Modelli·Cessazioni

Recesso in periodo di prova

Esito negativo della prova, da una parte o dall'altra: senza preavviso, ma dentro i confini dell'art. 2096 c.c.

Firmata solo dal datore di lavoro

Quando si usa

È la comunicazione con cui il rapporto viene interrotto durante il periodo di prova per esito negativo della prova stessa. Può partire da una parte o dall'altra: il recesso in prova non è una prerogativa del solo datore di lavoro, anche il lavoratore può esercitarlo. Non è un licenziamento e non ne segue la disciplina, ma resta un atto che va comunicato in modo chiaro e datato.

Si usa quando, dentro il periodo di prova pattuito, l'esperimento si chiude con un esito negativo e nessuna delle due parti vuole proseguire. Il momento è l'unico elemento davvero rigido: il recesso in prova ha senso soltanto finché la prova è in corso, perché una volta scaduta il rapporto prosegue e servono strumenti completamente diversi per chiuderlo. Vale in entrambe le direzioni: anche il lavoratore che ha trovato altro e vuole uscire senza preavviso ha bisogno che la prova sia ancora in corso.

Il recesso in prova non richiede preavviso, ma non è arbitrario: resta dentro i confini dell'articolo 2096 del codice civile. Conviene quindi verificare sul contratto individuale e sul CCNL applicato la durata pattuita della prova e le condizioni previste, e conservare la comunicazione con data certa, perché la collocazione temporale dell'atto è il primo elemento che verrà contestato.

L'errore che costa è accorgersi tardi che la prova era già scaduta, o che nel contratto individuale la clausola era scritta male. In quel caso l'atto non regge come recesso in prova e va valutato con le regole ordinarie della cessazione, che sono tutt'altra cosa. Il controllo sulla data e sulla clausola si fa prima di mandare la lettera, non dopo.

Il testo del modello

In evidenza i dati da inserire: quelli del dipendente e dell'azienda li prende Quadra dall'anagrafica, gli altri si indicano al momento di generare la lettera.

Oggetto: recesso dal rapporto di lavoro in periodo di prova (art. 2096 c.c.)

Gentile nome e cognome del lavoratore,

1. Recesso

con la presente denominazione azienda, con sede legale in sede legale, C.F./P.IVA azienda, in persona del legale rappresentante Legale rappresentante Le comunica il recesso dal rapporto di lavoro in corso di periodo di prova, ai sensi dell'art. 2096, comma 3, del Codice Civile, con effetto dal ________.

Il periodo di prova, iniziato il ________ e pattuito in Durata della prova pattuita, non è pertanto giunto a compimento.

Il recesso è determinato da: Motivazione.

2. Preavviso

Durante il periodo di prova il recesso opera senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva, salvo quanto diversamente previsto dal CCNL applicato in ordine alla durata minima della prova.

3. Competenze di fine rapporto

Le saranno corrisposte le spettanze maturate: retribuzione fino all'ultimo giorno di lavoro, ratei di mensilità aggiuntive, ferie e permessi non goduti, trattamento di fine rapporto, come da separato prospetto di liquidazione.

Distinti saluti.

Cosa serve per compilarla

Da indicare al momento

  • Luogo di redazione(facoltativo)
  • Residenza del lavoratore(facoltativo)
  • Legale rappresentante(facoltativo)
  • Chi recede
  • Inizio del periodo di prova(facoltativo)
  • Durata della prova pattuita(facoltativo)
  • Data di cessazione del rapporto
  • Motivazione(facoltativo)

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Dal modello alla lettera firmata

In Quadra scegli il dipendente e la lettera si compila da sola: nome, mansione, livello, sede e date arrivano dall'anagrafica, tu aggiungi solo quello che cambia caso per caso. Esce un PDF pronto da firmare, che resta nel fascicolo del dipendente insieme a contratti, presenze e buste paga.

Il modello segue la legge in generale. Il CCNL applicato, gli accordi aziendali e il caso concreto possono chiedere termini o contenuti diversi: prima di usarlo su un rapporto vero, sentilo col tuo consulente del lavoro.

Recesso in periodo di prova: modello da compilare · Quadra