Modelli·Trattamento di fine rapporto (TFR)

Informativa sull'adesione automatica alla previdenza complementare

Informativa del datore ex art. 8, commi 8 e 9-bis, D.Lgs. 252/2005, dovuta prima del modello TFR3 per le assunzioni dal 1° luglio 2026.

Firmata solo dal datore di lavoro

Quando si usa

È il documento con cui il datore informa il lavoratore che, in assenza di una scelta espressa sul destino del TFR, opera l'adesione automatica alla previdenza complementare. Non è un modulo da far compilare: è un'informazione che deve raggiungere la persona prima che il meccanismo produca i suoi effetti, in modo che la scelta di non scegliere sia consapevole. È il presupposto su cui si regge l'intero funzionamento dell'adesione automatica, ed è anche il pezzo che si dimentica più facilmente.

Si consegna all'atto dell'assunzione, insieme agli altri documenti di ingresso, e comunque prima che decorra il termine di sessanta giorni. Accompagna sempre il modello TFR3, che va allegato: i due documenti viaggiano in coppia, perché l'informativa spiega che cosa succede e il modulo è lo strumento con cui il lavoratore può evitare che succeda esprimendo una scelta diversa. Consegnare l'uno senza l'altro lascia la persona con metà dell'informazione che le serve.

La conseguenza pratica di un'omissione è netta: senza l'informativa, l'adesione automatica non è opponibile al lavoratore. Per questo va conservata la prova della consegna, con data e firma per ricevuta, nel fascicolo personale. Non è un adempimento che si può dimostrare a parole o ricostruire dopo, perché il punto controverso è esattamente se la persona sia stata informata in tempo utile. Una consegna fatta ma non documentata, nel momento in cui viene contestata, vale quanto una consegna non fatta.

Il testo del modello

In evidenza i dati da inserire: quelli del dipendente e dell'azienda li prende Quadra dall'anagrafica, gli altri si indicano al momento di generare la lettera.

Oggetto: informativa sui meccanismi di adesione automatica alla previdenza complementare (art. 8, commi 8 e 9-bis, D.Lgs. 252/2005)

Gentile nome e cognome del lavoratore,

con la presente denominazione azienda Le fornisce l'informativa dovuta dal datore di lavoro sugli accordi collettivi applicabili in materia di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica di destinazione, sulle scelte a Sua disposizione e sui relativi termini, secondo la disciplina che si applica alle assunzioni con decorrenza dal 1° luglio 2026.

1. A quale categoria appartiene

La legge distingue gli obblighi informativi e la gestione del trattamento di fine rapporto in funzione della Sua precedente storia lavorativa.

A) Lavoratore di prima assunzione — chi è assunto per la prima volta come lavoratore dipendente del settore privato. Se entro sessanta giorni dall'assunzione non esprime una scelta diversa attraverso il modulo allegato, si realizza l'adesione automatica al fondo collettivo di riferimento. Può rinunciarvi, aderendo esplicitamente a un fondo pensione di Sua scelta oppure mantenendo il TFR secondo l'art. 2120 del codice civile.

B) Lavoratore non di prima assunzione — chi ha già avuto rapporti di lavoro dipendente nel settore privato. In sede di assunzione l'azienda deve verificare la scelta già compiuta in passato, e a tal fine Le chiede un'apposita dichiarazione.

B.1) Se ha già in essere l'adesione a una forma pensionistica complementare con conferimento totale o parziale del TFR, ha sessanta giorni dall'assunzione per indicare a quale forma conferire il TFR che matura da tale data. In mancanza di indicazione opera l'adesione automatica. In questo caso non è possibile scegliere che il TFR maturi secondo l'art. 2120 del codice civile.

B.2) Se non ha alcuna adesione in essere con versamento di TFR, l'adesione automatica non opera e il TFR continua a maturare secondo l'art. 2120 del codice civile; resta sempre possibile rivedere la scelta e conferire il TFR maturando alla previdenza complementare.

2. Come funziona l'adesione automatica e che effetti produce

Se entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'assunzione non è espressa una volontà contraria, nei casi A e B.1 si attiva l'adesione automatica alla forma pensionistica Fondo pensione previsto dal CCNL. In presenza di più forme pensionistiche, quella di destinazione è la forma alla quale ha aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale (art. 8, commi da 7 a 7-quater, D.Lgs. 252/2005).

L'adesione automatica comporta la devoluzione dell'intero TFR e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi collettivi.

La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria se la retribuzione annua lorda risulta inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (art. 3, commi 6 e 7, L. 8 agosto 1995 n. 335): chi si trova in questa condizione può dichiarare, entro i sessanta giorni, di non volervi destinare la contribuzione a proprio carico.

È possibile destinare esplicitamente il TFR maturando nella diversa misura percentuale eventualmente prevista dall'accordo o contratto collettivo di riferimento. Per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993, se i contratti collettivi non contengono previsioni specifiche, la misura destinabile non può essere inferiore al 50%.

In assenza di accordi o contratti collettivi che individuino il fondo, l'adesione automatica avviene verso Forma pensionistica residuale, forma residuale individuata dal regolamento di cui al D.M. Lavoro 31 marzo 2020 n. 85, alla quale è conferito l'intero importo del TFR.

3. Che cosa succede dopo

In caso di adesione automatica il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica di destinazione e inizia a effettuare i versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni dall'assunzione. I versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di assunzione e l'adesione decorre da tale data.

Il fondo pensione Le comunicherà l'avvenuta iscrizione, precisando le linee di investimento applicate in via predefinita e le modifiche che può richiedere, e indicando la documentazione informativa disponibile sul proprio sito.

La scelta di non aderire può essere revocata in qualsiasi momento, destinando il TFR maturando a una forma pensionistica complementare.

Le chiediamo di restituire compilato e sottoscritto il modulo di scelta sulla destinazione del TFR allegato alla presente.

Cosa serve per compilarla

Da indicare al momento

  • Luogo di redazione(facoltativo)
  • Legale rappresentante(facoltativo)
  • Residenza del lavoratore(facoltativo)
  • Fondo pensione previsto dal CCNL(facoltativo)
  • Forma pensionistica residuale(facoltativo)

Altri modelli in «Trattamento di fine rapporto (TFR)»

Dal modello alla lettera firmata

In Quadra scegli il dipendente e la lettera si compila da sola: nome, mansione, livello, sede e date arrivano dall'anagrafica, tu aggiungi solo quello che cambia caso per caso. Esce un PDF pronto da firmare, che resta nel fascicolo del dipendente insieme a contratti, presenze e buste paga.

Il modello segue la legge in generale. Il CCNL applicato, gli accordi aziendali e il caso concreto possono chiedere termini o contenuti diversi: prima di usarlo su un rapporto vero, sentilo col tuo consulente del lavoro.

Informativa sull'adesione automatica alla previdenza complementare: modello da compilare · Quadra