Modelli·Trattamento di fine rapporto (TFR)
Modello TFR3 — destinazione del TFR per le assunzioni dal 1° luglio 2026
Scelta del lavoratore sul TFR nel regime di adesione automatica (art. 8, commi 7 e seguenti, D.Lgs. 252/2005, come modificato dalla L. 199/2025).
Quando si usa
Il modello TFR3 è il modulo con cui il lavoratore dichiara la destinazione del proprio trattamento di fine rapporto nel nuovo assetto, quello in cui il silenzio non è più neutro ma può far scattare l'adesione automatica alla previdenza complementare. Si usa per le assunzioni con decorrenza dal 1 luglio 2026 e va consegnato insieme all'informativa sull'adesione automatica, che ne costituisce il presupposto: senza quell'informativa il meccanismo che il modulo presuppone non è opponibile alla persona.
È quindi il modulo da usare per tutte le assunzioni nuove a partire da quella data, mentre per i rapporti che decorrono prima di quella data resta in uso il modello TFR2. La discriminante è la data di decorrenza del rapporto: conviene guardarla prima di preparare il fascicolo di assunzione, perché i due modelli non sono equivalenti e il TFR3 arriva sempre in coppia con l'informativa, mentre il TFR2 no.
Il termine da tenere d'occhio è quello di sessanta giorni, che decorre dalla data di assunzione ed è perentorio. Scaduto senza che il lavoratore abbia espresso una scelta, per chi è di prima assunzione e per chi ha già un'adesione in essere opera l'adesione automatica. Chi invece non è di prima assunzione e non ha alcuna adesione in corso non è soggetto al meccanismo automatico e compila le sole sezioni 1 e 2 del modulo: è una distinzione da fare prima di consegnarlo, non dopo.
L'errore che costa è lasciar scorrere i sessanta giorni pensando di poter recuperare dopo. Il termine è perentorio e l'effetto si produce da solo, senza che nessuno faccia nulla: il lavoratore che non ha capito di dover scegliere si ritrova con una destinazione del TFR che non ha voluto, e l'azienda con una posizione da spiegare. La combinazione che protegge entrambi è semplice: informativa consegnata all'assunzione, TFR3 allegato, prova della consegna in fascicolo.
Il testo del modello
In evidenza i dati da inserire: quelli del dipendente e dell'azienda li prende Quadra dall'anagrafica, gli altri si indicano al momento di generare la lettera.
Oggetto: destinazione del trattamento di fine rapporto — modello TFR3, lavoratori di nuova assunzione con decorrenza successiva al 30 giugno 2026 (art. 8 D.Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252)
Il/La sottoscritto/a nome e cognome del lavoratore, nato/a a Luogo di nascita, residente in residenza, C.F. codice fiscale, dipendente di denominazione azienda, assunto/a il data di assunzione,
DICHIARA E DISPONE
quanto segue, barrando le opzioni di proprio interesse.
1. Informativa ricevuta
Dichiara di aver ricevuto dal datore di lavoro, ai sensi dell'art. 8, commi 8 e 9-bis, del D.Lgs. 252/2005 come modificato dall'art. 1, comma 204, della L. 30 dicembre 2025 n. 199, l'informativa relativa a:
— gli accordi o contratti collettivi applicabili in materia di previdenza complementare;
— la forma pensionistica destinataria dell'adesione automatica;
— il funzionamento del meccanismo di adesione automatica;
— le facoltà esercitabili entro sessanta giorni dall'assunzione;
— le diverse opzioni di destinazione del TFR e le relative tempistiche.
2. Posizione del lavoratore
[ ] di essere lavoratore di prima assunzione ai sensi dell'art. 8, comma 7, del D.Lgs. 252/2005;
[ ] di non essere lavoratore di prima assunzione ai sensi dell'art. 8, comma 9-bis, del D.Lgs. 252/2005, e di avere in essere l'adesione a una forma pensionistica complementare con versamento di tutto o parte del proprio TFR;
[ ] di non essere lavoratore di prima assunzione ai sensi dell'art. 8, comma 9-bis, del D.Lgs. 252/2005, e di non avere in essere alcuna adesione con versamento di TFR.
3. Meccanismo di adesione automatica — lavoratori di prima assunzione
Ai sensi dell'art. 8, commi 7, 7-bis, 7-ter e 7-quater, del D.Lgs. 252/2005, i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, esclusi i lavoratori domestici, aderiscono automaticamente alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In presenza di più forme, quella di destinazione è la forma alla quale ha aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale.
L'adesione automatica comporta la devoluzione dell'intero TFR e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria se la retribuzione annua lorda è inferiore all'importo dell'assegno sociale (art. 3, commi 6 e 7, L. 335/1995).
In assenza degli accordi di cui al comma 7-bis, la forma di destinazione è quella residuale individuata dal regolamento di cui al D.M. Lavoro 31 marzo 2020 n. 85, alla quale è conferito l'intero importo del TFR.
Entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può rinunciare all'adesione automatica e conferire il TFR maturando a una forma di previdenza complementare liberamente prescelta, ovvero mantenerlo secondo il regime dell'art. 2120 del codice civile. La scelta è successivamente revocabile. Il datore di lavoro conserva la dichiarazione e ne rilascia copia al lavoratore.
4. Meccanismo di adesione automatica — lavoratori con adesione già in essere
Ai sensi dell'art. 8, comma 9-bis, del D.Lgs. 252/2005, il lavoratore che abbia in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare ha sessanta giorni dall'assunzione per indicare a quale forma conferire il TFR maturando da tale data. In assenza di scelta aderisce automaticamente alla forma collettiva prevista dagli accordi applicati, con i medesimi effetti descritti al punto precedente.
In caso di adesione automatica il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica di destinazione e inizia i versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni; i versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di assunzione e l'adesione decorre da tale data.
Il presente modulo è conservato dal datore di lavoro, che ne rilascia copia al lavoratore.
Cosa serve per compilarla
Da indicare al momento
- Luogo di redazione(facoltativo)
- Luogo di nascita(facoltativo)
- Posizione del lavoratore(facoltativo)
- Facoltà esercitata(facoltativo)
- Forma pensionistica complementare(facoltativo)
- Quota di TFR conferita (%)(facoltativo)
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Dal modello alla lettera firmata
In Quadra scegli il dipendente e la lettera si compila da sola: nome, mansione, livello, sede e date arrivano dall'anagrafica, tu aggiungi solo quello che cambia caso per caso. Esce un PDF pronto da firmare, che resta nel fascicolo del dipendente insieme a contratti, presenze e buste paga.
Il modello segue la legge in generale. Il CCNL applicato, gli accordi aziendali e il caso concreto possono chiedere termini o contenuti diversi: prima di usarlo su un rapporto vero, sentilo col tuo consulente del lavoro.