Modelli·Modifiche al rapporto di lavoro

Patto di non concorrenza

Art. 2125 c.c.: forma scritta, corrispettivo vero, e i limiti di oggetto, tempo e luogo. Senza uno solo di questi è nullo.

Firmata anche dal lavoratore

Quando si usa

È l'accordo con cui il lavoratore si obbliga, per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, a non svolgere attività in concorrenza con quella del datore di lavoro. Lo disciplina l'articolo 2125 del codice civile, che pretende quattro cose insieme: forma scritta, corrispettivo, limite di oggetto, limiti di tempo e di luogo. La mancanza di una sola di queste rende il patto nullo, e nullo significa che non protegge niente.

Si stipula con chi, uscendo, porta con sé qualcosa che l'azienda considera un vantaggio competitivo: clienti, know-how tecnico, rapporti commerciali, conoscenza di listini e margini. Può essere firmato all'assunzione o durante il rapporto. È un patto che costa, perché il corrispettivo va pagato davvero, e per questo va proposto in modo mirato e non inserito di serie in ogni lettera di assunzione.

Il corrispettivo è il punto su cui questi patti cadono più spesso. La giurisprudenza annulla il patto quando l'importo è simbolico o sproporzionato rispetto al sacrificio imposto al lavoratore, e quando non è determinato né determinabile al momento della stipula: una percentuale calcolata su una base incerta non basta a soddisfare il requisito. Il lavoratore deve poter sapere, firmando, quanto riceverà.

Sono nulle anche le clausole che rimettono al solo datore di lavoro la sorte del patto: il recesso unilaterale, il diritto di opzione, la condizione sospensiva legata alla sua scelta. Sono esattamente le clausole che le aziende chiedono più spesso, perché vogliono la protezione senza l'impegno di pagarla in ogni caso, ed è compito del consulente spiegare che quella scorciatoia fa cadere tutto l'accordo.

Ultimo confine, quello dell'oggetto: se il divieto copre di fatto tutto ciò che il lavoratore sa fare, il patto cade per eccesso di oggetto. Un patto scritto troppo largo non è più forte, è semplicemente inefficace. Meglio un divieto stretto e mirato su un perimetro reale di concorrenza che una formula ampia che non reggerà davanti a un giudice.

Il testo del modello

In evidenza i dati da inserire: quelli del dipendente e dell'azienda li prende Quadra dall'anagrafica, gli altri si indicano al momento di generare la lettera.

Oggetto: patto di non concorrenza (art. 2125 c.c.)

Tra

denominazione azienda, con sede legale in sede legale, C.F./P.IVA azienda, in persona del legale rappresentante Legale rappresentante (di seguito "Datore di lavoro")

e

nome e cognome del lavoratore, nato/a a luogo di nascita, residente in Residenza del lavoratore, C.F. codice fiscale (di seguito "Lavoratore")

si conviene quanto segue.

Art. 1 — Oggetto del vincolo

Il Lavoratore si obbliga, per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e per qualunque causa essa intervenga, a non svolgere le seguenti attività in concorrenza con il Datore di lavoro: Attività vietate.

Il divieto opera sia per l'attività svolta in proprio sia per quella prestata alle dipendenze o per conto di terzi, in qualunque forma, anche societaria o di collaborazione.

Art. 2 — Ambito territoriale

Il vincolo è circoscritto al seguente ambito territoriale: Ambito territoriale. Al di fuori di esso il Lavoratore è libero di svolgere qualunque attività.

Art. 3 — Durata

Il vincolo ha durata di ________ mesi decorrenti dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto del limite massimo fissato dall'art. 2125, comma 2, del Codice Civile.

Art. 4 — Corrispettivo

A fronte dell'obbligo assunto il Datore di lavoro riconosce al Lavoratore un corrispettivo pari a Corrispettivo complessivo.

Il corrispettivo è corrisposto in unica soluzione alla cessazione del rapporto di lavoro, unitamente alle competenze di fine rapporto.

Il corrispettivo è autonomo rispetto alla retribuzione ed è dovuto per il solo fatto dell'assunzione del vincolo, indipendentemente dall'attività che il Lavoratore svolgerà dopo la cessazione.

Art. 5 — Penale

In caso di violazione il Lavoratore è tenuto al pagamento di una penale pari a Penale per la violazione, fermo il risarcimento del maggior danno e la facoltà del Datore di lavoro di agire per l'inibitoria.

Art. 6 — Rinvio

Il presente patto è stipulato in forma scritta a pena di nullità ai sensi dell'art. 2125 del Codice Civile e costituisce parte integrante del rapporto di lavoro in essere.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente atto si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro subordinato e al CCNL applicato.

Letto, confermato e sottoscritto in duplice originale, uno per ciascuna parte.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Lavoratore dichiara di approvare specificamente le clausole di cui agli artt. 1, 2, 3 e 5.

Cosa serve per compilarla

Da indicare al momento

  • Luogo di redazione(facoltativo)
  • Residenza del lavoratore(facoltativo)
  • Legale rappresentante(facoltativo)
  • Qualifica del lavoratore
  • Attività vietate
  • Ambito territoriale
  • Durata del vincolo (mesi dalla cessazione)
  • Corrispettivo complessivo
  • Modalità di corresponsione
  • Penale per la violazione(facoltativo)

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Dal modello alla lettera firmata

In Quadra scegli il dipendente e la lettera si compila da sola: nome, mansione, livello, sede e date arrivano dall'anagrafica, tu aggiungi solo quello che cambia caso per caso. Esce un PDF pronto da firmare, che resta nel fascicolo del dipendente insieme a contratti, presenze e buste paga.

Il modello segue la legge in generale. Il CCNL applicato, gli accordi aziendali e il caso concreto possono chiedere termini o contenuti diversi: prima di usarlo su un rapporto vero, sentilo col tuo consulente del lavoro.