Modelli·Modifiche al rapporto di lavoro
Accordo individuale di lavoro agile
Accordo ex L. 81/2017, con diritto alla disconnessione e informativa sicurezza.
Quando si usa
L'accordo individuale di lavoro agile è il documento con cui azienda e lavoratore concordano che parte della prestazione si svolga fuori dai locali aziendali. È l'atto previsto dalla L. 81/2017 e, nel modello, comprende il diritto alla disconnessione e l'informativa in materia di sicurezza: due elementi che non sono contorno ma parte del contenuto tipico dell'accordo. Non cambia mansioni, inquadramento o retribuzione, cambia il luogo e il modo in cui il lavoro viene reso e organizzato.
Si usa quando si vuole formalizzare il lavoro da remoto, che sia su alcuni giorni della settimana o su un'organizzazione più ampia. È un accordo individuale, quindi si firma con ciascun lavoratore interessato e non si sostituisce con una circolare o una comunicazione generale in bacheca. Va preparato prima che il lavoro agile inizi, perché serve a fissare per iscritto quali giornate, con quali strumenti e con quali momenti di reperibilità o di libera organizzazione la prestazione viene svolta.
Sul piano pratico l'accordo si firma in forma scritta, con copia al lavoratore e copia nel fascicolo personale. Vanno compilate senza saltarle le parti sul diritto alla disconnessione, cioè le fasce in cui la persona non deve essere raggiungibile, e l'informativa sulla sicurezza legata al lavoro svolto fuori sede. Sono anche le sezioni che, quando vengono lasciate generiche, rendono difficile dopo stabilire se una richiesta serale o un infortunio a casa rientrino o meno nel perimetro concordato.
Il testo del modello
In evidenza i dati da inserire: quelli del dipendente e dell'azienda li prende Quadra dall'anagrafica, gli altri si indicano al momento di generare la lettera.
Oggetto: accordo individuale per lo svolgimento della prestazione in modalità agile (L. 81/2017)
Tra
denominazione azienda, con sede legale in sede legale, C.F./P.IVA azienda, in persona del legale rappresentante Legale rappresentante (di seguito "Datore di lavoro")
e
nome e cognome del lavoratore, nato/a a luogo di nascita, residente in residenza, C.F. codice fiscale (di seguito "Lavoratore")
premesso che il Lavoratore è dipendente dell'azienda con la qualifica di "mansione" dal data di assunzione, le parti, ai sensi della L. 81/2017, convengono quanto segue.
Art. 1 — Oggetto
Le parti concordano che la prestazione lavorativa potrà essere svolta in parte all'esterno dei locali aziendali, in modalità di lavoro agile, senza precisi vincoli di orario o di luogo, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici.
Art. 2 — Durata
Il presente accordo ha durata indeterminata e potrà essere modificato o revocato per iscritto tra le parti.
Art. 3 — Luogo di svolgimento della prestazione agile
La prestazione in modalità agile potrà essere svolta presso Luogo della prestazione agile, per un massimo di Giorni agili, secondo calendario concordato con il responsabile.
Art. 4 — Orario e diritto alla disconnessione
Il Lavoratore organizza autonomamente la prestazione nell'ambito degli obiettivi assegnati, fermo restando il rispetto dei limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dal CCNL.
È garantito il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche al di fuori dell'orario di lavoro, fatte salve le fasce di reperibilità concordate: Fasce di reperibilità.
Art. 5 — Strumenti di lavoro
Il Datore di lavoro fornisce al Lavoratore la seguente strumentazione: Strumentazione fornita. Il Lavoratore ne è custode e responsabile del corretto utilizzo, nel rispetto delle policy aziendali su sicurezza informatica e privacy.
Art. 6 — Sicurezza sul lavoro
Il Datore di lavoro consegna al Lavoratore, con cadenza almeno annuale, l'informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione, ai sensi dell'art. 22 L. 81/2017. Il Lavoratore si impegna a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte.
Art. 7 — Potere di controllo e disciplinare
Il Datore di lavoro esercita il potere di controllo e disciplinare sulla prestazione resa in modalità agile secondo le medesime regole applicabili alla prestazione svolta in presenza, nel rispetto dell'art. 4 L. 300/1970.
Art. 8 — Recesso
Ciascuna delle parti può recedere dal presente accordo con un preavviso di 30 giorni. In presenza di giustificato motivo il recesso può avvenire senza preavviso.
Letto, confermato e sottoscritto.
Cosa serve per compilarla
Da indicare al momento
- Luogo di redazione(facoltativo)
- Legale rappresentante(facoltativo)
- Durata dell'accordo
- Dal(facoltativo)
- Al(facoltativo)
- Luogo della prestazione agile
- Giorni agili
- Fasce di reperibilità(facoltativo)
- Strumentazione fornita(facoltativo)
- Preavviso di recesso (giorni)(facoltativo)
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Dal modello alla lettera firmata
In Quadra scegli il dipendente e la lettera si compila da sola: nome, mansione, livello, sede e date arrivano dall'anagrafica, tu aggiungi solo quello che cambia caso per caso. Esce un PDF pronto da firmare, che resta nel fascicolo del dipendente insieme a contratti, presenze e buste paga.
Il modello segue la legge in generale. Il CCNL applicato, gli accordi aziendali e il caso concreto possono chiedere termini o contenuti diversi: prima di usarlo su un rapporto vero, sentilo col tuo consulente del lavoro.